Il Danno può essere risarcito solo se ritenuto “ingiusto” ovvero se non è giustificato da una norma che impone o consente un comportamento. Come accade per la legittima difesa.
Il danno può poi derivare da un comportamento materiale tra due soggetti che non sono legati da alcun rapporto precedente, come accade nel caso del sinistro stradale.
Il danno può scaturirsi da un comportamento negligente, come nei casi di Malasanità.
In questi casi il danneggiato, per potere ottenere il risarcimento, oltre a provare l’esistenza di un danno e il fatto che questo deriva da un comportamento di un terzo, dovrà dimostrare anche che questo comportamento è stato negligente.
Il Danno alle cose non è altro che il danno al patrimonio personale. Basta pensare ad un automobilista che sfonda il cancello di un’abitazione. Il danno è velocemente quantificabile in termini monetari e si tratterà delle spese per sostituire le parti danneggiate.
Il danno patrimoniale si distingue tra:
la lesione diretta del patrimonio del soggetto (nell’esempio fatto, le somme necessarie a sostituire la cancellata.
la lesione del patrimonio in prospettiva, il danneggiato a seguito del danno subisce perdite economiche a causa delle lesioni riportate (mancati guadagni da ricovero ospedaliero dopo che è stato investito mentre attraversava la strada.) Scopri di più sui Danni Patrimoniali.
Il danno non patrimoniale, invece, consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica. Si pensi all’onore, alla salute (come vedremo meglio nel paragrafo che segue), alla vita di relazione, al dolore che segue alla perdita di una persona cara, ecc.
La possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è disciplinata dall’art. 2059 del codice civile che è oggi interpretato nel senso di consentire il risarcimento dei soli pregiudizi che seguono alla lesione di una posizione riguardante la persona e che trova un riconoscimento nella Costituzione.
Ad esempio, sotto questo aspetto, in caso di lesioni fisiche che hanno comportato per la vittima una lesione seria all’apparato genitale, è stato ritenuto non soltanto risarcibile il danno (c.d. Danno biologico come vedremo) che consiste nella lesione dell’integrità fisica, ma anche il danno che deriva dall’impossibilità di potere avere successivamente una normale vita sessuale, che è stata riconosciuta come un diritto rientrante tra quei valori riguardanti la persona e tutelati dall’art. 2 della Costituzione. Scopri di più sui Danni Non Patrimoniali.