Cosa fare quando si verifica un incidente con veicolo estero?
Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero dei veicoli assicurati e immatricolati all’estero circolanti su strade nazionali. Questo fenomeno fa sì che la probabilità che un veicolo di questo tipo sia coinvolto in un incidente sia sempre maggiore. In tal caso, il proprietario della vettura con targa nazionale non dovrà fare riferimento alla propria compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni, ma bensì all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), che ha le medesima funzioni del Bureau nell’ambito della Carta verde. Quindi se si è partecipi ad un incidente veicolo estero è necessario, in base al grado di incidente subito o causato, rivolgersi ad avvocati esperti in sinistri stradali.
Come ottenere il risarcimento del danno
Attraverso il portale dell’UCI è possibile scaricare l’apposito modulo per ottenere il risarcimento dei danni subiti, inserendo gli appositi dati:
- luogo e data del sinistro;
- targa, modello, marca, tipologia e nazionalità del veicolo estero;
- nome, cognome e indirizzo del proprietario della vettura estera;
- compagnia assicurativa del veicolo estero;
- generalità del proprietario (e del conducente eventualmente) della vettura estera;
- copia della constatazione amichevole dell’incidente e della carta verde esibita dal conducente della vettura estera;
- estremi dell’autorità eventualmente intervenuta.
Nell’ipotesi in cui l’incidente abbia causato danni a persone, è necessario indicare una serie di informazioni in merito a quest’ultime, come età, reddito, attività, entità dei danni e attestazione medica di avvenuta guarigione. Queste vengono recapitate all’Ufficio Centrale mediante PEC o raccomandata.
Liquidazione del risarcimento del danno
Quando sarà pervenuta la richiesta di risarcimento danni, l’UCI incaricherà la società che offre la copertura all’auto con targa straniera, quindi la compagnia italiana che si occupa delle questioni concernenti l’impresa assicurativa estera, di procedere alla liquidazione. Questa società italiana dovrà effettuare una perizia per stimare danni e responsabilità, con un limite di tempo pari a 3 mesi dal ricevimento della documentazione. A questo punto sarà possibile sia formulare un’offerta di risarcimento danno al danneggiato, sia comunicare a quest’ultimo i motivi per cui non verrà formulata alcuna offerta.
Se è scaduto il termine per effettuare un’offerta di risarcimento del danno o comunicare le proprie intenzioni in merito alla questione, il danneggiato potrà ricorrere al giudice, che può essere il Tribunale o il Giudice di Pace in base all’entità del danno. Questa regola, però, è affiancata dall’obbligo, derivante dal D.L n. 132/2014, di trovare una soluzione amichevole con la compagnia assicuratrice, prima di ricorrere al giudice. Infatti, è previsto che la parte danneggiata cerchi di conciliarsi con la controparte sottoscrivendo una convezione.
Con quest’ultima si andrà a stabilire che entrambe le parti coopereranno con lealtà e buona fede nella risoluzione della controversia, facendosi assistere dai rispettivi avvocati. A questo punto, la parte che riceve tale invito avrà 30 giorni di tempo per rispondere. Si ricorre al giudice se la parte in questione non offre riscontro o risponde negativamente. In caso di accettazione dell’invito, la procedura viene chiusa in un certo arco di tempo determinato dalla legge.
Cosa fare se il veicolo estero non è immatricolato
In questo caso, bisogna fare riferimento al Fondo Garanzia Vittime della Strada per ottenere il risarcimento. Diversamente dall’ipotesi precedente, la richiesta andrà inoltrata alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), ovvero l’ente che gestisce il fondo, che designerà una compagnia nella gestione del sinistro.
Se non viene identificato il veicolo straniero, il Fondo andrà a risarcire solamente le lesioni fisiche e non i danni materiali. Quest’ultimi potranno essere pagati esclusivamente nell’ipotesi di lesioni personali molto gravi.